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L’Inps, con messaggio n. 6024 del 30 settembre 2015, rende noto che a seguito della pubblicazione del D.lgs. 148/2015 è stato abrogato l’art.3, comma 17, della legge 28 giugno 2012, n. 92 che riconosceva, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, l’indennità all’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), per quei lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che fossero in possesso di particolari requisiti assicurativi e contributivi purché ci fosse stato un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% dell’indennità stessa a carico dei Fondi bilaterali.
A tale proposito, a partire dal 24 settembre 2015, giorno di entrata in vigore del suddetto Decreto Legislativo, le prestazioni di indennità ASpI per lavoratori sospesi non potranno più essere erogate.
L’istituto precisa anche che le ”richieste di “indennità di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi” potranno conseguentemente essere presentate, al più tardi, fino alla data del 12 ottobre 2015, corrispondente al 20° giorno successivo al 23 settembre 2015.



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