News & Eventi
Le notizie più importanti dal mondo del lavoro
Set
11

l’Inps, con messaggio n.6897 del 8/9/2014 facendo seguito al comunicato stampa del 3 settembre precedente, interviene in merito ai termini di versamento del contributo ordinario al Fondo di solidarietà residuale a parziale rettifica di quanto già previsto dalla Circolare n. 100 del 2 settembre 2014. L’Istituto, allegando anche una tabella con le caratteristiche in termini di CSC, codice di autorizzazione e codice ATECO2007 delle aziende potenzialmente interessate ora informa che il contributo ordinario dovuto al fondo per il periodo gennaio-settembre 2014 potrà essere versato entro il 16 dicembre 2014 senza applicazione di sanzioni e interessi.



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Set
11

L’INPS comunica la variazione dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
A seguito della riduzione di 10 punti base del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema operata dalla Banca Centrale Europea che porta l’ex TUR allo 0,05%, l’Istituto, con la Circolare n. 103 dell’8 settembre 2014, informa che a decorrere dal 10 settembre 2014, l’interesse dovuto per rateazioni e dilazioni è pari al 6,05% mentre quello per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili connesse a mancanze nella regolarizzazione della posizione contributiva è pari al 5,55%.



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Set
5

Con la Circolare n. 102 del 3 settembre 2014, l’Istituto informa in merito ai recenti due nuovi regolamenti (Regolamento (UE) n. 1407/2013 in sostituzione del Regolamento (UE) n. 1998/2006 e Regolamento (UE) n. 1408/2013 in sostituzione del Regolamento (UE) n. 1535/2007) sugli “aiuti di Stato”; dal 1° luglio 2014 si rende necessario sostituire la modulistica relativa alla dichiarazione da utilizzare per la fruizione delle agevolazioni contributive rientranti nella normativa sugli aiuti “de minimis”. Il nuovo  modello di dichiarazione allegato alla circolare andrà inviato anche nel caso di istanze anteriori al 30 giugno 2014 che non siano ancora state definite o che siano state accolte con provvedimento adottato in data successiva al 30 giugno 2014.

Tra gli elementi di novità evidenziata anche l’introduzione del criterio di “impresa unica”.



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Set
5

L’Istituto precisa che “Nessuna mora sarà dovuta per chi pagherà entro novembre il contributo ordinario per i fondi di solidarietà residuale dovuto per i periodi gennaio-settembre”. In sostanza i datori di lavoro potranno versare entro novembre il contributo ordinario dovuto per le mensilità da gennaio a settembre 2014 senza applicazione di interessi.



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Set
3

Con il Messaggio n. 6534 dell’ 11 agosto 2014, l’Istituto ricorda che, per l’anno 2014, non è intervenuto il decreto interministeriale che fissa la misura della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia; pertanto a decorrere dal 1° settembre 2014, le aziende edili potranno inoltrare l’istanza per accedere al beneficio nella misura fissata per il 2013, pari al 11,50%. Lo sgravio è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2014.

Le istanze devono essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Istituto.



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