In merito ai contratti di solidarietà, per le aziende soggette alla disciplina CIGS, relativamente ai periodi di competenza dell’anno 2015, l’INPS facendo seguito al proprio messaggio 5100 del 31 luglio 2015, con il messaggio n. 5292 dell’11 agosto 2015, comunica che il recupero degli arretrati dell’integrazione salariale aggiuntiva del 10% potrà essere effettuato anche con la denuncia Uniemens relativa alla mensilità di settembre 2015 oltre che con quelle di luglio e agosto come precedentemente comunicato.
Con Circolare n.128 del 26/06/2015, l’Inps fornisce le prime indicazione sui criteri di ammissione che i datori di lavoro dovranno seguire per richiedere lo sgravio riferito agli importi corrisposti nell’anno 2014, come regolamentato nel decreto interministeriale del 8 aprile 2015.
Si ricorda, inoltre che per l’anno 2015, il suddetto decreto stabilisce che lo sgravio contributivo sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale, territoriale, di secondo livello possa essere concesso entro il limite del 1,60% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore.
L’Inps con circolare n.122 del 17 giungo 2015 ha fornito le istruzioni per la presentazione della domanda di assegno ordinario e di formazione per quei lavoratori d’imprese di settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale ma assicurati attraverso i Fondi di solidarietà (art. 3 della legge n. 92/2012).
Poichè i Fondi possono erogare diverse tipologie di prestazioni, in premessa l’Istituto si riserva di illustrare con apposita circolare la disciplina e le istruzioni relative alle altre prestazioni.
I Fondi attivi per i quali è possibile presentare la domanda sono quelli relativi al settore: del personale dipendente delle imprese assicuratrici e delle società di assistenza, del personale dipendente di Poste Italiane spa e delle società del Gruppo Poste italiane e del personale dipendente da aziende del credito cooperativo e del personale di aziende del settore del credito.
La procedura di presentazione telematica è unica per tutti i fondi, da effettuarsi tramite il portale INPS www.inps.it mediante accesso ai Servizi on line cui si accede tramite Codice fiscale e PIN rilasciato dall’Istituto.
Con Circolare n.109 del 27/5/2015 l’Inps ha pubblicato le tabelle con i nuovi livelli reddituali, relative alle diverse tipologie di nuclei familiari, per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare in riferimento al periodo 1° luglio 2015 – 30 giugno 2016.
Con Circolare n. 82 del 23 aprile 2015 l’Inps fornisce le istruzioni operative per la liquidazione, da parte dei datori di lavoro, della Qu.I.R. in busta paga ai lavoratori che ne facciano richieste nonché le modalità di compilazione del flusso Uniemens.
Al riguardo l’Istituto indica che l’utilizzo dei nuovi elementi e dei nuovi codici per l’erogazione della Qu.I.R. è valido a partire dalle denunce contributive con competenza maggio 2015: appare quindi preclusa la possibilità di ottenere la liquidazione della quota maturata nei mesi di marzo e aprile anche in relazione alla data di entrata in vigore del DPCM n. 29/2015 (3 aprile 2015).
L’Inps, con circolare n. 76 del 14 aprile 2015 fornisce le istruzioni operative circa la Convenzione che lo stesso Istituto ha firmato con le rappresentanze sindacali CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL. UIL.
In particolare l’Inps fornisce istruzioni operative circa l’ottenimento del codice di autorizzazione utile alla trasmissione mensile dei dati relativi ai lavoratori iscritti alle Associazioni sindacali firmatarie i CCNL dell’industria applicati in azienda e in merito alla compilazione della denuncia Uniemens per l’acquisizione dei dati relativi alle rappresentanze sindacali come definito dalla Convenzione stessa.
L’Inps, con circolare n. 79 del 16 aprile 2015, chiarisce l’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà residuale ex articolo 3, comma 19, Legge n. 92/2012.
L’Istituto precisa che per le imprese operanti nel settore dell’artigianato nonché per le Confederazioni di settore e per le Società di servizio alle imprese associate, dalle stesse costituite, partecipate o promosse e i correlativi enti bilaterali di livello nazionale e territoriale, indipendentemente dal settore di inquadramento non trova applicazione il Fondo residuale in quanto trova applicazione lo specifico Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’Artigianato.
Non rientrano nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà residuale le Università non statali legalmente riconosciute in quanto tali organismi hanno natura giuridica di enti pubblici non economici.
In riferimento invece alle imprese di gestione esattoriale che svolgono attività di riscossione risulta invece applicato il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali.
Per le imprese esercenti attività di trasporto presso l’Inps è stato istituito il Fondo di solidarietà per il personale delle aziende di trasporto pubblico. le aziende che non esercitano attività di trasporto pubblico dovranno pertanto essere iscritte al Fondo di solidarietà residuale Inps.
Inoltre, da ultimo, l’Inps rende noto che, facendo seguito delle precisazioni del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali in merito ai lavoratori svantaggiati delle cooperative sociali di tipo b), relativamente ai dipendenti con Tipo Contribuzione “19” e Tipo “29” – rispettivamente lavoratori soci svantaggiati di cooperative sociali e lavoratori non soci svantaggiati dipendenti di cooperative sociali ex art. 4 co.3 L. n. 381/1991, sono esentati anche dalla contribuzione al Fondo di solidarietà residuale in questione.
Facendo seguito al proprio messaggio n. 6534 del 11/8/2014 e alla pubblicazione del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ne definisce la misura (G.U. n. 53 del 5 marzo 2015), con Circolare n. 75 del 10 aprile 2015 l’Inps fornisce le istruzioni operative per poter fruire, in riferimento all’anno 2014, dello sgravio contributivo di cui all’art. 29 del DL 244 del 23/6/1995.
In particolare rende note le condizioni di accessibilità al beneficio e le indicazioni per l’invio e la gestione delle istanze e compilazione della denuncia Uniemens.
Inoltre l’Inps precisa che il termine ultimo utile per poter fruire del beneficio contributivo è entro il 16 giugno 2015
L’Inps, con Circolare n. 65 del 02/04/2015, rende note delle fattispecie che risultano essere momentaneamente escluse dall’obbligo, scattato il 31/03/2015, dell’unicità della posizione aziendale.
In particolare sono escluse da tale obbligo le aziende che in caso di operazione societarie adottino complessi sistemi organizzativi e informativi aziendali e che rendono estremamente onerosa l’integrazione delle procedure e che supportano la gestione delle paghe e dei contributi previdenziali.
Con Circolare n. 8 del 20 marzo 2015, il Ministero del Lavoro autorizza l’Inps, per le aziende rientranti nella normativa Cigs, ad erogare anche per il 2015 il trattamento di integrazione a favore dei lavoratori con contratto di solidarietà nella misura del 70% della mancata retribuzione (anziché l’importo fissato per legge del 60%).
L’aumento del 10%, a seguito della proroga di cui al Decreto Milleproroghe (D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11. G.U. 28 febbraio 2015, n. 49) è comunque confermato entro il limite delle risorse stanziate per un tetto massimo di 50 milioni di euro.